L’UE e la direttiva sul copyright
Nota con il codice 2016/0280(COD), la direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale si pone come obiettivo la regolamentazione del copyright nell’ambito delle tecnologie digitali e di Internet cercando di armonizzare il quadro normativo europeo.
Prima di lanciarci a capofitto nella spiegazione delle novità introdotte, vi propongo un rapido riepilogo riguardo lo stato attuale della normativa, così da capire meglio come evolverà.
Storia del copyright in Unione Europea
Partiamo subito chiarendo che non esiste un’unica Direttiva Europea sul diritto d’autore, bensì una Direttiva (la numero 29 del 2 Maggio 2001) che, semplificando molto, sancisce a livello europeo la possibilità da parte di autori ed artisti di autorizzare o meno la riproduzione in qualunque forma di opere coperte da copyright da parte degli organismi di trasmissione televisiva.
La Direttiva 29 non era sufficiente ad affrontare la regolazione del copyright nell’era di Internet, e pertanto si rendevano necessarie importanti modifiche per rendere la normativa più efficace sia nella tutela del diritto d’autore che nella riscossione di tali diritti.
Qualche anno dopo, con la Direttiva 26 del 26 Febbraio 2014, si riesce a mettere almeno una pezza per quanto concerne il copyright in ambito musicale. Tale direttiva mira a migliorare la gestione dei diritti d’autore e licenze transfrontaliere di musica online oltre a definire i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore all’interno dell’Unione Europea ed istituire gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali.
Le due direttive lasciano però moltissimi aspetti del copyright senza regolazione, ed è proprio in quest’ottica che arriviamo ai giorni nostri: la necessità di gestire il diritto d’autore per ogni genere di contenuto digitale.
Il copyright ai giorni nostri
La commissione giuridica del Parlamento Europeo ha approvato la proposta 2016/0280(COD) il 20 Giugno 2018 in prima battuta ed in seconda battuta il 12 Settembre 2018 con l’introduzione di alcuni emendamenti correttivi per smussarne la severità.
La direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale è attualmente al penultimo passaggio prima di diventare legge: manca solamente un ultimo passaggio in Parlamento previsto per Gennaio 2019 ed i giochi sono chiusi.
Quali sono però le novità sul copyright introdotte dalla legge qualora completasse l’iter di approvazione?
Il Consiglio Europeo si è posto come obiettivo quello di tutelare le pubblicazioni sulla stampa, riducendo al tempo stesso il “divario di valore” tra i profitti realizzati dalle piattaforme della rete Internet e dai creatori di contenuti, promuovendo la “collaborazione” tra questi due gruppi e la creazione di eccezioni al diritto d’autore per l’estrazione di testi e di dati.
La Commissione Giuridica del Parlamento Europeo (JURI) che aveva rigettato l’adozione della proposta al 5 Luglio 2018 di fatto spaccandosi a metà (318 contrari, 278 favorevoli e 31 astenuti), l’ha poi approvata in seconda lettura il 12 Settembre 2018 con l’aggiunta di 45 emendamenti correttivi.
Per non divagare troppo, ci concentreremo sugli articoli che hanno maggiormente diviso l’opinione pubblica, focalizzando la nostra attenzione in particolare sull’Articolo 11 (Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale) e sull’Articolo 13 (Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti).
Articolo 11
L’articolo 11 “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale” obbliga le piattaforme online di carattere giornalistico a munirsi preventivamente di una licenza rilasciata dal detentore del copyright, così che il detentore possa richiedere (come dettato dall’Articolo 12) equo compenso per la sua opera.
Di fatto, questo articolo crea problematiche non indifferenti specialmente legate ai grandi canali di distribuzioni quali ad esempio Google o Facebook che, qualora decidessero di non pagare il compenso a determinati siti od articoli, diminuirebbero drasticamente la visibilità di questi ultimi, comportando di fatto una minore e peggiore diffusione dell’informazione, senza considerare inoltre l’enorme impatto economico che questa misura comporterebbe nei confronti dei creatori dell’opera.
Articolo 13
L’articolo 13 “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti” riguarda le piattaforme online che basano la propria fortuna (ed esistenza) sulla diffusione di contenuti realizzati dagli utenti ed impone misure “adeguate e proporzionate”, atte a evitare la violazione di copyright. In particolare, questo articolo prescrive che i contenuti caricati online all’interno dell’UE debbano essere verificati preventivamente, in modo da impedire che possano essere messi online materiali protetti dal diritto d’autore.
Tali misure si concretizzano in filtri preventivi, più o meno simili alla funzionalità “Content ID” di YouTube che, tramite un riconoscimento automatico dei video, verifica se il filmato caricato ha contenuti protetti da copyright e, nel caso, lo elimina dal sito o lo mostra solo con pubblicità, in modo da condividere i ricavi con gli effettivi proprietari del diritto d’autore, ma al tempo stesso limitando la diffusione e la libera circolazione delle informazioni.
Opinioni ed iniziative
Come la Commissione Europea, anche l’opinione pubblica si è divisa ed ovviamente da entrambe le parti vengono sostenuti gli aspetti positivi della direttiva sul copyright.
Tra i più ferventi sostenitori compaiono importanti editori, etichette musicali, artisti ed autori, che vedono nella direttiva la possibilità di tutelare efficacemente il diritto d’autore impedendo che i ricavi delle opere realizzate vengano riversati nelle tasche dei gestori dei portali di condivisione dei contenuti creati dagli utenti, potendo finalmente richiedere adeguato compenso derivato dalla detenzione del copyright.
Per differenza, tra i più acerrimi oppositori alla direttiva sul copyright si sono schierate diverse associazioni per la tutela della libertà di stampa, studiosi, ricercatori, e diverse testate giornalistiche in Unione Europea che vedono nella proposta un evidente tentativo di limitazione della libertà di espressione di soggetti meno noti.
Le piattaforme online come motori di ricerca, portali per la condivisione dei contenuti e social network si vedono minacciate, in quanto dovranno rispondere delle eventuali violazioni di copyright dei contenuti pubblicati in essi, e pertanto minacciano importanti limitazioni del traffico e del caricamento dei contenuti stessi in Unione Europea. Queste misure oltre a rischiare di limitare la libertà di espressione in Europa, porterebbero alla perdita di molti posti di lavoro tra i “content creator”, favorendo di fatto la diffusione di quegli stessi contenuti al di fuori del suolo UE ed incentivando quindi i mercati che asiatici ed americani che non sono soggetti alla direttiva sul copyright.
L’iniziativa #saveyourinternet di YouTube è una delle tante volte ad informare gli utenti dei possibili rischi dell’entrata in vigore della Direttiva Europea così come la conosciamo oggi, appoggiando i principi, ma proponendo possibili strade alternative della tutela del diritto d’autore che possano lasciare maggiore spazio ai creatori di contenuti.
Tiriamo le somme
E voi cosa ne pensate? La Direttiva Europea sul copyright 2016/0280(COD) è un bavaglio alla libera espressione celato sotto la bandiera della tutela dei diritti di creativi ed autori, o è l’opportunità per regolamentare concretamente la questione copyright nell’era di Internet?
In ogni caso, per completezza, vi rimando al testo integrale della proposta originale in italiano, oltre che a tutte le revisioni ed al testo integrale attualmente a disposizione in inglese.
Per oggi ho concluso e vi ringrazio dell’attenzione. Vi invito ad iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati, oltre che a commentare questo articolo con la sezione sottostante con informazioni, chiarimenti, integrazioni e suggerimenti anche per i prossimi articoli.